ECCO IL TESTO DEL DECRETO CHE SANCISCE L’ENTRATA DEGLI “IW”
NELLE HF E LA FINE DEGLI ESAMI DI TELEGRAFIA:
IL
MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.
366;
Visto il decreto il decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16
dicembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302
del 27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,
recante "Codice delle Comunicazioni
Elettroniche", in particolare il titolo III,capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259 concernente
"Adeguamento della normativa tecnica relativa
all'esercizio dell'attività radioamatoriale";
Visto altresì l'art. 163 del menzionato Codice delle
Comunicazioni Elettroniche;
Visto l'art. 25, Sezione I, paragrafo
25.5 del regolamento delle radiocomunicazioni che
conferisce la facoltà alle Amministrazione degli Stati
contraenti di mantenere o meno
l'obbligatorietà della capacità in ricetrasmissione del
codice Morse per gli aspiranti
radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02 adottata dalla
CEPT il 6 febbraio 2004, in
occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto
dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nella linea
precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento
di comunicazioni radioamatoriali sia
opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-01
nel senso di eliminare
l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni
radio del codice Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a) del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche che
conferisce al Ministro delle comunicazioni il potere di
apportare, con proprio decreto,
modifiche, fra l'altro, all'allegato 26, dianzi citato;
DECRETA
ART. 1 (Patente)
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata
nelle premesse;
2 Le patenti di operatore di
stazione di radioamatore di classe A e B di cui all'allegato 26
al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante
il "Codice delle Comunicazioni
Elettroniche" vengono
unificate nell'unica patente di classe A.
ART. 2 (Esami)
1. In conformità di quanto previsto dalla
raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per
il conseguimento della patente di classe A consistono
in una prova scritta sugli argomenti
indicati nella prima parte del programma di cui al sub
allegato D dell'allegato 26 al codice,
da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.
ART. 3 (Nominativo)
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i
radioamatori in possesso delle
autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al
Decreto Legislativo 1 agosto
2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari della
autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo
centrale del Ministero delle
comunicazioni il cambio del nominativo
.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro Landolfi