ECCO IL TESTO DEL DECRETO CHE SANCISCE L’ENTRATA DEGLI “IW” NELLE HF E LA FINE DEGLI ESAMI DI TELEGRAFIA:

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni

Elettroniche", in particolare il titolo III,capo VII;

Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 concernente

"Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale";

Visto altresì l'art. 163 del menzionato Codice delle Comunicazioni Elettroniche;

Visto l'art. 25, Sezione I, paragrafo 25.5 del regolamento delle radiocomunicazioni che

conferisce la facoltà alle Amministrazione degli Stati contraenti di mantenere o meno

l'obbligatorietà della capacità in ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti

radioamatori;

Vista la raccomandazione CEPT 61-02 adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in

occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto

dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nella linea precedente;

Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali sia

opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-01 nel senso di eliminare

l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice Morse;

Visto l'art. 220, comma 2, lettera a) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che

conferisce al Ministro delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto,

modifiche, fra l'altro, all'allegato 26, dianzi citato;

DECRETA

ART. 1 (Patente)

1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse;

2 Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui all'allegato 26

al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle Comunicazioni

Elettroniche" vengono unificate nell'unica patente di classe A.

ART. 2 (Esami)

1. In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per

il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti

indicati nella prima parte del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice,

da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.

ART. 3 (Nominativo)

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso delle

autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al Decreto Legislativo 1 agosto

2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari della

autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle

comunicazioni il cambio del nominativo

.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro Landolfi