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A tutti gli ispettorati Territoriali Loro sedi Per corrispondere alle numerose richieste di chiarimenti
pervenute da taluni ispettorati territoriali nonché vari cultori della
materia, in ordine a quanto evidenziato in oggetto, si esprime qui di seguito
l'avviso della scrivente direzione generale. Sull'argomento, anche se per aspetti differenti, questo
Ufficio ha avuto modo di esprimere adeguatamente il proprio punto di vista
che comunque si riassume. Il possesso da parte dei titolari di licenza
radioamatoriale di apparati ricetrasmittenti predisposti per il funzionamento
su bande non riservate al servizio radioamatoriale o idonei ad erogare
potenze superiori a quella prevista dalla propria classe di licenza, non
integra, di per sé, violazione alle norme recate dagli articoli 218 e 402 del
codice postale. Una contestazione di violazione delle norme sopra
richiamate, nel senso anzi prospettato, con la correlativa impostazione
sanzionatoria operata sulla mera base presuntiva si ritiene non conforme a
leggitimità. Gli organi in indirizzo sono pregati di portare a
conoscenza il presente orientamento agli organi di specialità della polizia
addetta alla tutela delle telecomunicazioni. Il Direttore generale Ing. A. Micciarelli |